Fondo morosità incolpevole
E' un contributo regionale per aiutare gli inquilini morosi incolpevoli, residenti nei comuni di Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese e Maranello. La morosità incolpevole è l'impossibilità a pagare l'affitto (canone di locazione) causata dalla consistente riduzione del reddito della famiglia.
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo famigliare.
Destinatari e Condizioni di Accesso
Possono presentare la domanda le famiglie residenti nei Comuni di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo, che si trovano in situazione di morosità rispetto al pagamento del canone di affitto per una delle condizioni ed in possesso dei requisiti meglio specificati nel bando.
I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse assegnate e comunque non oltre il 31/12/2022
Responsabile: Luigi Ferraguti
Contatti
Telefono:
0536 880.598 - Fax 0536 880.925
Email:
politiche.abitative@distrettoceramico.mo.it
PEC:
sociali@cert.distrettoceramico.mo.it
Orari
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00
martedì 14.00 - 18.00
giovedì 14.00 - 18.00
Sede
Via Adda 50/O - 41049 Sassuolo (MO)
Responsabile: Luigi Ferraguti
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Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
Legge n. 124/2013 art. 6 comma 5 – Decreto Ministeriale 30 marzo 2016
Delibera di Giunta Regionale n. 2079 del 5 dicembre 2016
Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 56/2019