Accessibilità

Accoglienza migranti

Il Piano di accoglienza migranti prevede la loro accoglienza: il ruolo degli Enti locali è di coordinamento, collaborazione e monitoraggio.

Il Piano di accoglienza migranti denominato “Mare Nostrum” è affidato direttamente dal Ministero dell’Interno alle Prefetture, che provvedono all’accoglienza dei migranti, assegnati alle stesse nell’ambito di una ripartizione regionale e quindi provinciale, attraverso l’affidamento della loro gestione a soggetti terzi selezionati mediante gara pubblica.
Il ruolo degli Enti locali nella gestione dei migranti non è diretto ma piuttosto di coordinamento, collaborazione e monitoraggio.
L’Unione ha individuato un Referente tecnico ed un Referente politico che partecipano attivamente ai Tavoli di coordinamento provinciale e regionali. Costante è inoltre il confronto con gli operatori della Coop. sociale incaricata dell’accoglienza e con la Prefettura, soprattutto in ordine alla distribuzione dei migranti sui diversi Comuni dell’Unione.
Di norma, dopo una prima fase di accoglienza in strutture alberghiere, i migranti vengono accolti all’interno di alloggi privati acquisiti in locazione dalla Cooperativa sociale, e individuati nei diversi Comuni, a seconda delle disponibilità riscontrate sul libero mercato, cercando di coniugare l’equa ripartizione sul territorio dell’Unione con le esigenze più concrete .

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).